Abbandono di minore fisico e digitale

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Bentrovati,
oggi affronteremo un argomento che riguarda molti genitori.
Probabilmente la maggior parte dei lettori é stata rea e continua ad esserlo a propria insaputa, non immaginando di stare violando le prescrizioni del Codice Penale con cosí tanta leggerezza.
La stessa leggerezza che molto spesso ci fa ritenere che un PARENTAL CONTROL sui dispositivi dei figli non sia cosí indispensabile, acconsentendo e permettendo, se non addirittura favorendo in questo modo l’uso di dispositivi connessi a bambini troppo piccoli con la conseguenza di poter installare nel dispositivo applicazioni altrimenti vietate ai 3, 7, 12, 16, 18 anni. Esempio instant messaging e socia network.

Oggi vogliamo fare un paragone tra una norma del Codice Penale esistente e un’altra ancora non scritta.

Il paragone è tra l’Art. 591 del Codice Penale ( Abbandono di minore o incapace ) e l’abbandono dello stesso al web, in solitudine, senza formazione o un adeguato supporto per le immagini, i video o gli incontri che possono nascere.

Partiamo dal’ Art. 591 del Codice Penale:
“Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato”.

Vogliamo porre l’attenzione sul termine CUSTODE:
In via generale, il custode è colui che ha il dovere di sorveglianza.

Riguardo alle famiglie con genitori separati, il custode è il genitore che in quel momento o in quel giorno ha la custodia/cura del figlio. Niente è richiesto quindi al genitore che quel giorno non ha la cura e quindi la custodia del o dei minori.

Capita molto spesso che all’interno della famiglia vi siano 2 figli, uno maggiore (ma minore degli anni 18) e uno minore degli anni 14. In un caso del genere bisogna fare molta attenzione poiché se è pur vero che la responsabilitá del custode viene valutata di volta in volta sulla base della capacità e della maturità dello stesso, della situazione di fatto e della prevedibilitá o meno dell’eventuale evento dannoso di cui il minore puó rimanere vittima, occorre sempre tenere presente che la Corte di Cassazione in piú di una occasione ha specificato che il custode deve essere maggiorenne.
Quindi il genitore sí, puó delegare la custodia e la cura dei propri figli a terzi, ma, seguendo per filo e per segno quanto dettato dalla Cassazione, il delegato o incaricato alla custodia o cura del figlio infraquattordicenne, deve essere un soggetto maggiorenne.

Si noti peraltro che l’Art. 591c.p. non fa riferimento alcuno al posto dove il bambino venga abbandonato; è indifferente quindi che lo stesso possa essere abbandonato: in casa, in un parco giochi, in montagna, in auto per andare in un negozio. Ovviamente maggiore è la previsione del pericolo, maggiore sarà la pena per il custode che come abbiamo detto, varia da 6 mesi a 5 anni.

Vi é altresí da notare che anche se spesso questo reato si palesa solo a seguito di un incidente domestico o di una segnalazione, è bene ricordare che il reato di abbandono di minore si compie nel momento stesso dell’abbandono, senza bisogno di nessuna altra attivitá o evento.

Ci sono molte sentenze di cassazione, ne riportiamo una tra le tante:

Nel reato di abbandono di minore, l’azione illecita consiste nell’abbandono e non già nel pericolo che ne è la conseguenza. Pertanto, ai fini dell’elemento soggettivo della fattispecie, non rileva che il soggetto agente abbia sottovalutato il rischio a cui possa andare incontro il minore, nella convinzione che nulla gli possa accadere in pregiudizio alla sua incolumità, ma soltanto la completa rappresentazione della situazione di abbandono in cui il minore versa. In sostanza ogni abbandono deve essere considerato pericoloso poiché l’interesse tutelato dalla norma penale si focalizza sulla violazione dei doveri di custodia del minore
Cassazione penale sez. V  08 febbraio 2012 n. 11655

ABBANDONO DIGITALE

Sicuramente vi sono già venuti in mente dei parallelismi tra l’abbandono fisico e quello digitale.
Forse sono sorte anche delle domande:
Con chi sta chattando mio figlio in camera? Cosa sta guardando? Cosa gli stanno proponendo? Potrebbe venire a contatto con dei contributi video pericolosi per la sua stabilità psichica?
Noi di Sicurezzaminori ci siamo confrontati con innumerevoli genitori di tutte le età e molti non si pongono il problema, altri invece, sono convinti che avendo l’autorità di richiedere il cellulare in ogni momento al figlio, abbiano in mano una procedura di prevenzione efficace, ma rimangono attoniti quando mostriamo loro le “brutture” che ci sono nel web e in quel momento si rendono conto che quel potere di perquisizione non serve a niente.
Abbiamo creato una presentazione che riassume i concetti base che portiamo alle nostre riunioni con i genitore delle scuole elementari e medie. FATELO GIRARE!!!

Il web può essere un posto brutto e pericoloso.
Non ci sono solo ricerche di giocattoli, video tutorial per passare un livello di videogioco complesso o i “Me contro te”.
Molti videogame hanno chat interne dove ci si parla con le cuffie e dove non resta traccia di quello che viene detto per cui passare da queste chat ad un whatsapp è un attimo.
Denunce ci raccontano che in alcune chat di videogiochi, adescatori chiedono foto ai ragazzini in cambio di bonus per i videogiochi.
Ricordiamo di aver visto una live di Instagram (una live è una diretta dove basta schiacciare un tasto e tutto quello che la telecamera del telefono inquadra, se il profilo è PUBBLICO, il mondo lo puo’ vedere) di una ragazzina dove erano connessi più di 125 persone e lei diceva: “ Mamma mia quante persone!!!! Ma ne conosco solo 2 o 3
Il problema sono i commenti che possono essere fatti…. “Faccela vedere” “Escile “ (vocabolo adottato per richiedere di mostrare i seni in webcam). Chi di voi vorrebbe avere la sua bambina in un’altra stanza collegata con 100 estranei di cui il 30% le fa domande e richieste assolutamente non consone alla sua età?
Vogliamo ricordare che la responsabilità civile dei reati commessi da un minore di anni 14 tramite un cellulare (che per la legge italiana non ha la facoltà di trattare i propri dati digitali) è del custode.

Qui sotto troverete alcuni esempi di video visibili su un telefono senza parental control, in cui in autonomia il bambino decide cosa installare e di conseguenza cosa vedere (anche con pegi non adeguato). Situazione simile si ha comunque anche per quei bambini i cui genitori pur avendo installato il parental control, acconsentono con superficialità, all’installazione di app e videogiochi non idonee all’età del figlio. Ad esempio Tik Tok.

Da sottolineare è che su tutti i social è possibile ‘blindare’ il profilo’ per far sì che solo gli amichetti possono visitarlo, ma tutti i profili pubblici del mondo potranno essere visitati.
Abbiamo fatto un articolo con video guida su come ‘ blindare il profilo su tiktok’ .

ADULTE DISINIBITE

SIMPATIZZANTI DI SATANA

RAPPRESENTAZIONI DI SUICIDIO

Tutti voi potete sperimentare i contenuti che ci sono nei social network o in applicazioni come Telegram, basta usare gli hashtag.
A noi sono bastate poche ricerche su Tik Tok con #satan #satanas #suicide e piu’ ve ne vengono in mente e piu’ ne potrete trovare.
Il problema è che poi li trovano anche i bambini. E non abbiamo citato video dove ragazzini maschi e femmine imitano le donne sopra nei video.

I nostri ringraziamenti vanno all’avvocato Guelfo Salani per la consulenza e il supporto.