Come redazione di sicurezzaminori.org negli ultimi sei anni abbiamo cercato di mostrare ai genitori di ragazzi minorenni le sfaccettature del web e i costumi sociali giovanili, sia per tenerli aggiornati sul mondo dei loro figli sia per informarli sui pericoli potenzialmente presenti in rete.
Questa volta dobbiamo purtroppo raccontarvi di come ci siamo arresi davanti all’impossibilità di procedere legalmente verso un’area gioco situata nella città di Firenze.
Ecco perchè abbiamo deciso di occuparci di questa attività ludica.
La sala giochi che si trova all’interno di un complesso commerciale, fra i quali esercizi abbiamo Uci Cinemas, (immaginatevi dunque la quantità e l’età dell’utenza in transito) dove si può scegliere tra un’offerta molto variegata: piste da bowling, VR , videogames, giochi (75%) con il sistema di vincita di biglietti e raccolta punti premio (ne abbiamo parlato qui). E poi ancora tavoli da biliardo, area compleanni e percorso giungla per i più piccoli.
Non ci sono limiti di età per l’ ingresso ai giochi.
Veniamo a conoscenza di questo posto accompagnando un bambino a una festa di compleanno.
Fin da subito una cosa abbastanza incredibile: l’ingresso è unico e solo successivamente si divide in altri 2 accessi: uno per la sala giochi ad entrata libera e l’altra per la sala VLT (Videlottery) il cui utilizzo è vietato ai minori di 18 anni.
Una volta entrati, vediamo: bambini di 4/5 anni davanti ai monitor della realtà virtuale a guardare un’apocalisse zombie (ottima grafica tra l’altro, sembra un film horror); una ragazzina di 13 anni impegnata in un gioco per vincere dei ticket e la madre in ginocchio per terra a raccogliere questi ticket, non sembrano divertirsi non mostrano particolare gioia … sembrano solo interessate ad accumulare quanti più ticket possibile. All’ingresso della festa di compleanno siamo accolti da un inserviente che ci spiega le regole: prima ci sarà una partita a bowling, poi la premiazione e infine il taglio della torta. Poi ci consegna 20 gettoni omaggio.
Ogni pista da bowling ha due enormi monitor, uno che mostra il punteggio e l’altro che trasmette videoclip musicali. Questi sono sincronizzati, quindi nell’area gioco ci sono circa 15-20 monitor che mandano lo stesso video.
Ma come si può selezionare materiale video adatto a tutte le età? Infatti non succede e bambini di tutte le età assistono a immagini più o meno esplicite e comunque non adatte alla loro fascia d’età.
Ecco 2 video che passavano sui monitor del locale
Ma torniamo al nostro compleanno. Terminata la partita di bowling e consegnate le medaglie ai vincitori, arriva la merenda. E la sorpresa!
Sulla torta troviamo le famigerate candeline scintillanti tossiche di cui abbiamo già trattato qui e non abbiamo potuto fare a meno di chiedere spiegazioni. Purtroppo, in assenza del direttore (il cui nominativo non ci è stato fornito per motivi di privacy) ci siamo dovuti rivolgere a un cassiere che si è presentato come responsabile di sala e che, insieme ad altre colleghe tutte molto giovani, oltre a sminuire tutte le problematiche da noi presentate, ci hanno fornito una sola indicazione: le playlist sono realizzate da una ditta esterna che le invia da remoto, ma di quale azienda di tratti non è stato possibile sapere.
Allora, come sempre, ci siamo rivolti all’avvocato Guelfo Salani che fa parte del nostro progetto fino dalla sua nascita.
Ma purtroppo questa volta le cartucce che la giurisprudenza ci ha fornito non sono state adeguate, se non addirittura completamente assenti.
Continua a leggere il parere breve dell’Avv. Salani:
“Si ritiene interessante ed attinente segnalare un caso del tutto analogo a quello presentato, occorso a Cesenatico nell’estate del 2016; i genitori di alcuni bambini che si ritrovavano spesso in un locale sul lungomare con aree gioco a loro dedicate segnalavano al Sindaco la presenza nelle stesse aree di apparecchi da gioco vietati ai minori degli anni 16 e 18, addirittura affiancate agli stessi giochi per bambini. Il Sindaco faceva seguire accurata ispezione sul rispetto dei limiti sopra esposti (molti di essi, evidentemente, analoghi anche per la Regione Emilia Romagna), con conseguente rimozione di numerosi apparecchi.”
“A fronte di un’esposizione ininterrotta ed incontrollata ad immagini, anche pubblicitarie, violente, a sfondo sessuale o comunque inadatte ai minori (non in grado di distinguere, a differenza degli adulti, realtà virtuale e realtà vera) per strada, in televisione, su internet o negli esercizi commerciali, emerge come unico parametro (o comunque prevalente) di riferimento per l’idoneità di un’immagine ad essere destinata anche ad un pubblico di minori la scala PEGI, che individua il limite di età adatto per video, film e giochi o videogiochi destinati ai minori. Indice che, per l’intrattenimento video preso in considerazione, non viene indicato nelle immagini proposte, oppure vengono trasmesse immagini (ad es. videoclip) che non sottostanno a tale classificazione. In altre parole, la programmazione video che viene trasmessa in tale tipo di locali, non è sottoposta ai limiti e/o alla regolamentazione PEGI e quindi è libera.”
“In base a quanto rilevato, allora, possiamo provare ad individuare delle situazioni – tipo nelle quali ciascun genitore o accompagnatore di un minore può ritrovarsi nel momento in cui lo accompagna in un’area ludica o comunque dedicata ai bambini, che si trovi all’interno di un’area commerciale, attraverso domande alle quali rispondiamo in base al quadro normativo appena esposto e alla situazione fattuale rilevata:
• Mio figlio è stato invitato ad una festa di compleanno di un suo compagno di classe che si terrà nell’area bowling di un noto centro commerciale; nelle zone immediatamente adiacenti a quest’area, egli troverà soltanto attività destinate ai minori o comunque per gli stessi in alcun modo pregiudizievoli?
No. Nei fatti non è assolutamente garantito che sia così. Anzi, si rilevano più casi nei quali accanto alle aree ludiche per bambini si trovano attività espressamente vietate ai minori e lecitamente ivi sistemate, non sussistendo alcun esplicito divieto in materia.
• Queste attività adiacenti alle zone ludiche nelle quali si esercitano attività vietate ai minori sono opportunamente segnalate e pertanto facilmente identificabili per mio figlio?
Sì ma. Le uniche prescrizioni in proposito riguardano l’imposizione di chiare delimitazioni delle zone vietate ai minori ma non per forza attraverso l’uso di porte, che comunque ben possono restare aperte al pubblico. Risulta evidente che senza l’obbligo di porte chiuse il minore ben può guardare cosa vi è all’interno dell’area riservata al pubblico adulto. Tali prescrizioni infatti si limitano a garantire che dette zone (riservate agli adulti) non rechino alcuna pubblicità dei giochi presenti al loro interno (anche attraverso vetrofanie), che sia presente la chiara indicazione del divieto di accesso ai minori anche con impianto di videosorveglianza o personale addetto, all’entrata dei locali.
• Nel corso della festa di compleanno in un centro commerciale vi è la garanzia che mio figlio eviti immagini per lui pregiudizievoli o pericolose o comunque inadatte, proiettate ad esempio sui numerosi schermi collocati all’interno delle aree gioco?
No. Su questi schermi ben possono essere trasmesse continuamente (come spesso accade) immagini violente e/o a sfondo sessuale o contenuti pubblicitari o videoclip comunque inadatti alla visione di un minore perché tutte non soggette alla classificazione PEGI, appositamente pensata e predisposta per classificare le immagini da trasmettere in modo da selezionare quelle la cui visione è inadatta a un pubblico minore e, pertanto, totalmente o parzialmente sconsigliata. Classificazione che invece viene rispettata in tutte le trasmissioni radiofoniche e televisive.
• In quali posti, allora, posso essere ragionevolmente sicuro che mio figlio potrà giocare o anche solo intrattenersi al riparo da situazioni anche solo potenzialmente pericolose per lui come quelle sopra descritte?
In base alle normative vigenti, soltanto nelle biblioteche, nelle scuole, nelle ludoteche, nei giardini o nei parchi pubblici, nei luoghi di culto, di interesse culturale e architettonico, nei luoghi di cura e nei centri socio-ricreativi e sportivi, ovviamente laddove consentito e senza garanzia di non incontrare altri tipi di pericoli per i minori.
Ma allora come faccio a tutelare mio figlio da tutto ciò?
Lo scrivente legale approfitta di questa ultima domanda per formulare il proprio parere legale.
Innanzitutto, come sopra accennato, si rileva una grandissima e potenzialmente pericolosissima lacuna normativa a scapito dei minori e del loro superiore diritto ad uno sviluppo psicofisico armonico.
Ciò detto relativamente al primo quesito, si ritiene che il primo strumento utile da attivare, in caso di criticità o sospetto di criticità sia quello ispettivo.. In particolare quello di verificare o far verificare la presenza materiale dei requisiti esposti per i locali presi in esame (di giochi d’azzardo e/o videogiochi) e quindi, riassumendo, che: -sia rispettata la distanza di almeno 500 metri dai luoghi sensibili sopra individuati; – sia presente una chiara ed apposita delimitazione delle aree vietate ai minori; – vi sia apposita segnalazione del divieto di accesso ai minori nelle aree agli stessi interdette; – sia operativa la sorveglianza (anche attraverso impianti video) del rispetto del divieto d’accesso ai minori in queste aree. Relativamente al secondo quesito, anzi relativamente ad entrambi i quesiti, si suggerisce di fare leva sui poteri di polizia del Sindaco, poiché in molte Regioni, come la Toscana, la normativa espressamente lo delega e autorizza a ciò. In questo modo, a ben vedere, la figura del Sindaco risulta essere l’unica figura istituzionale capace di prendere provvedimenti apparentemente extra legem poiché (e la legge glielo permette) dettati da un principio di opportunità, e non solamente dalla legge ed i suoi limitati confini.
A fronte di tutto quanto sinora esposto ci venga permesso di osservare che la presente situazione caratterizzata come detto, da una parte dal costante e complice vuoto legislativo (si pensi che la normativa a valenza nazionale è del 1931!), e dell’altra dalla riscontrata generalizzata indifferenza dei gestori dei locali spesso insensibili al tema, rappresenta una importante e dura sfida per il genitore o tutore o comunque adulto accompagnatore del minore, che voglia portare quest’ultimo a divertirsi nelle aree a lui dedicate. Si ritiene che l’esistenza stessa di questa sfida, certo non giova né per l’adulto né per il minore al clima di serenità che anzi le Istituzioni dovrebbero promuovere e garantire ad ogni cittadino, nonché rischia di incidere negativamente sulla generale fiducia nelle Istituzioni stesse.
QUI IL DOCUMENTO INTEGRALE DELLO STUDIO