Il 9 settembre 2020 esce in italia sulla piattaforma Netflix il documentario The social dilemma. Per gli abbonati netflix a questo indirizzo.
Abbiamo già letto decine di impressioni e giudizi sul filmato e vogliamo aggiungere la nostra.
Abbiamo già letto decine di impressioni e giudizi sul filmato e vogliamo aggiungere la nostra.
Trovandoci quotidianamente faccia a faccia con persone parzialmente o completamente digiune di consapevolezza informatica, crediamo che questo documentario sia essenziale per capire lo stadio avanzato raggiunto da queste piattaforme.
Ipotizzando che un 25% del raccontato sia stato romanzato o impoverito di concetti tecnici per semplificarne la fruizione popolare, siamo felici che certi argomenti siano toccati da piattaforme considerate mainstream dall’ascoltatore e che, come vedrete poi, fanno parte dello stesso gioco.
Sono intervistati ingegneri informatici e manager delle più grandi piattaforme mondiali come Youtube, Twitter, Facebook, tutti licenziatisi per motivi etici.
Chi ci segue lo sa, noi cerchiamo di formare/informare i genitori e gli addetti ai lavori che si interfacciano con minori, per tutto quello che riguarda l’aspetto informatico, dei pericoli del web, diamo suggerimenti legali su come affrontare difficoltà inerenti a problemi con minori e la rete ecc.
Ma siccome siamo SICUREZZAMINORI dobbiamo tenere gli occhi aperti anche su pericoli che non sono digitali ma reali e per giunta resi obbligatori di legge.
Non sembra che i minori siano stati tutelati durante questa pandemia.
Sono passati da immuni ad untori e adesso vogliono proteggerli a settembre al rientro a scuola con mascherine, distanziamento sociale e pranzo a sacco.
Vogliamo proporre un video del canale byoblu e pubblicizzare un Webinar che attualmente risulta esaurito, ma sarà un appunto per seguire l’evento ed un eventuale messa online dell’evento on demand.
Per coloro che si sono informati e fossero contrari alla decisione presa delle mascherine obbligatorie nei centri estivi è in corso questa petizione che vi proponiamo qua sotto.
Dentro ci saranno anche alcuni video che proiettiamo durante gli incontri.
SI RICHIAMA TUTTI GLI UTENTI ALLA MASSIMA CONDIVISIONE!!! TUTTO QUELLO CHE LEGGERETE E’ UN GRANDE SFORZO CHE IL NOSTRO GRUPPO HA FATTO METTENDO IN CAMPO PROGRAMMATORI, WEBMASTER, SISTEMISTI, PEDAGOGISTI. GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO.
Antonello, che è in pista da almeno il 2004, (anno in cui scrive “U.K. on Acid”),
affronta molti argomenti che a sicurezzaminori stanno a cuore.
Sarete abituati a leggere argomenti ‘fastidiosi’ sul nostro sito e sul nostro canale telegram, al quale tra l’altro, invitiamo ad unirvi.
Perché fastidiosi? Perché sappiamo noi per primi che molti dei consigli che vi diamo comportano fatica e una piccola parte di studio e applicazione da parte nostra per filtrare i contenuti per i nostri figli.
In questo video, dove Antonello Cresti è stato intervistato nientemeno che dal canale Byoblu, possiamo avere un assaggio del suo pensiero. Vi invitiamo a vedere il filmato per intero e speriamo che tramite la pacatezza tecnica di Antonello Cresti possiate capire qualcosa in piu’ sulla ‘ musica ‘ TRAP che ascoltano i vostri figli.
Attualmente Antonello sta avviando un lavoro di confronto con i giovani nelle scuole e in altre sedi promuove il suo ultimo libro “ La scomparsa della musica. Musicologia col martello “
Vogliamo aggiungere una notizia su SPOTIFY, applicazione che la maggior parte dei vostri figli avrà:
Senza un account FAMIGLIA non sarà possibile filtrare i contenuti espliciti.
Per avere un account famiglia serviranno almeno 2 abbonamenti premium uno per il genitore e uno per il figlio.
Il genitore dovrà configurare il suo account come famiglia, attenzione un premium comune non puo’ diventare un account famiglia ma dovrà essere chiuso e riaperto come FAMIGLIA. Qua la documentazione.
Rieccoci a parlare della piattaforma social TikTok.
Questa volta non per la sicurezza informatica, per i termini di utilizzo o per dove vengono archiviati i file.
Scriviamo questo articolo per innescare di nuovo una riflessione riguardo a L’ESEMPIO DELL’ADULTO E’ IL MIGLIORE INSEGNAMENTO.
Abbiamo già parlato del concetto di CONFIGURAZIONE , tutti i social hanno dei livelli di configurazione: chi puo’ vedere cosa ecc….
La maggior parte lasciano i profili dei propri social come li hanno fatti… senza personalizzare queste impostazioni, che di norma, essendo social, sono aperte e tutti possono vedere quello che posti, i video che carichi, una foto o un commento o un mi piace e via e via….
Quando un video è su un profilo pubblico puo’ essere condiviso da tutti verso tutti…. posso prendere un video di Tik Tok e inviarlo tramite link a un utente di whatsapp.
Allora siamo andati a leggere i commenti del popolo di Tik Tok per vedere se qualcuno avesse detto qualcosa, almeno del video della banana al supermercato….
UN APPLAUSO AL NOSTRO NICKC1125 l’unico che abbia messo in discussione quato visto nel video.
E lo sapete ?! Non è passato inosservato il commento….. infatti c’è stato un video rettifica:
Come ci hanno fatto intuire la bambina era ignara della battuta che veniva a formarsi. Comunque rimane il tema del buon esempio.
E finchè ci saranno esempi come nickc1125 magari le coscenze verranno scosse.
Ma nick cosa pubblica??????
Siamo coscienti che schierarsi o dichiarare senza veli i propri gusti e criticare quelli degli altri non porta mai popolarità anzi…
Però vogliamo scaricare in questo post un po’ di frustrazione accumulata.
Ebbene sì parliamo dei Me contro Te, del canale YouTube da 4,5 milioni di iscritti e del botto fatto al botteghino con il film che non citeremo.
Abbiamo letto dei post esilaranti di genitori che per esorcizzare il ricordo (forse perenne) di aver portato i figli al cinema a vedere questo film, si sono sbizzarriti in frasi molto buffe…
Vi condividiamo il video fatto all’anteprima a Milano del film.
Lasciateci un commento sulla nostra chat Telegram o sulla pagina Facebook, perché ci interessa moltissimo il vostro punto di vista, che sarà spesso diverso dal nostro. Confrontiamoci…
Anche per voi sono aliene queste persone del pubblico o soltanto fans?
Ci siamo confrontati con un genitore, che aveva l’atteggiamento di ‘ quello sfinito ‘, ci raccontava come i 2 suoi figli stessero molto tempo a vedere questi video e che lui non sapesse come fare per riprendere la situazione in mano.
Volevamo suggerire 2 possibili sentieri da percorrere:
1)- Prendere il dispositivo del bambino e spengerlo.
2)- Vi offriamo uno spunto di riflessione:
Un bambino non puo’ registrare una mail prima di 14 anni.
Un bambino non puo’ accettare la normativa sulla privacy perciò non può’ installare applicazioni sul telefono che non puo’ avere prima di 14 anni.
I Me contro Te sono presenti anche su Youtube kids, che però è un’applicazione e perciò va installata su un dispositivo mobile che non puo’ essere del bambino perchè non ha 14 anni.
Da prendere in considerazione le microonde che si becca il bambino con i dispositivi mobili….
A questo punto l’unica maniera legale che un genitore ha per far vedere i SUPER COMICI E INTRATTENITORI COLOSSALI al figlio è questa:
Si prende il telefono del genitore, si installa il parental control googleFamily link, registriamo una mail under 14 tramite l’account del genitore, prendiamo il dispositivo del minore installiamo GoogleFamily link per bambini, associamo i 2 telefoni.
A quel punto il telefono del minore è monitorato, e chiederà di installare youtube o youtube kids, dove ci sono LE STARS DEL WEB, il telefono del genitore riceverà una notifica con la richiesta di installazione dell’applicazione. ADESSO STA AL GENITORE PRENDERSI LA RESONSABILITA’ DI ACCETTARE L’INSTALLAZIONE. (YouTube, Facebook, whatsup, Instagram, Telegram ecc ecc TUTTI DA 14 ANNI poi sarà il genitore a acconsentire alla privacy per il figlio, accetterà che l’account del figlio sia targettizzato da questi colossi.)
Finita la riflessione facciamo una domanda:
Come mai tutti questi bambini piccoli e piccolissimi conoscono i me contro te?
Secondo la legge, ci sarebbero soltanto 2 risposte:
1)- Il mio bambino ha un parental control, ho acconsentito io all’installazione dell’applicazione e da quel momento ho avuto la piena responsabilità della navigazione di mio figlio. E tramite il parental control ho impostato un limite di tempo per ogni ambito: Non più’ di XX minuti di video o di XX di videogiochi. Cerco di ridurre al massimo l’uso in quanto l’emissioni di microonde possono essere cancerogene.
2)- Do il mio cellulare a mio figlio, ignoro l’emissioni di microonde che un telefono emette, l’account nel cellulare è il mio, quello di un maggiorenne e perciò i servizi credono che a navigare sia un maggiorenne e non filtreranno nessun tipo di contenuto audio/video/pubblicitario. Inoltre la cronologia di navigazione e video sarà quella del mio dispositivo sia esso o un’altro.
Per la nostra esperienza pochissime persone si identificheranno nella numero 1. Anche se speriamo che i nostri lettori e iscritti facciano parte di queste.
Il 5 Novembre 2019 abbiamo partecipato all’incontro presso la biblioteca di Scandicci dove si è tenuto l’incontro ‘ Bambini e mondo digitale ‘.
L’incontro era tenuto dal dottor Daniele Mugnaini.
Essendo noi tecnici informatici che collaborano constantemente con studi legali, siamo stati veramente contenti di incontrare un professionista di questo calibro attivo, sensibile e competente del lato più delicato della problematica che puo’ nascere con l’abbandono del minore in rete.
Anche in questo incontro siamo venuti a contatto di un buon numero di genitori interessati alla protezione dei dispositivi dei propri figli.
Questo ci da speranza, perchè là fuori ci sono centinaia se non migliaia di bambini senza tutela abbandonati con dispositivi senza alcun controllo e questo puo’ essere veramente pericoloso.
Ricordiamo che google mette a disposizione una app gratuita per monitorare e regolamentare l’uso del dispositivo del minore, ne abbiamo parlato in questo articolo.
Come ricorda lo studio legale dell’avvocato Guelfo Salani, che ci affianca da quando abbiamo iniziato questo lavoro di informazione, la legge sta andando verso l’equiparazione del bullismo allo stalking e dobbiamo stare tutti vigili su abitudini che i ragazzi potrebbero fraintendere come scherzi.
Abbiamo posto 5 domande al professore:
-Parlando con i genitori notiamo che nonostante ci siano delle regole familiari sull’uso dei dispositivi (cell, tablet, televisione), queste regole non sono fatte rispettare nella stessa misura dai nonni che spesso hanno in custodia i nipoti per molte ore al giorno.
D1: Come possiamo aiutare i genitori a far percepire l’importanza dalle regole ai nonni?
R1: E’ difficile. I nonni, che hanno difficoltà a collaborare con le regole che i loro figli danno ai nipoti, arrivano a fare le cose di nascosto coi nipoti (“…ma non lo dire al papà e alla mamma”): terribile! Penso che, in quei casi, dobbiamo chiedere ai genitori di organizzarsi in modo tale da comprendere bene quali sono i criteri a cui i nonni non intendono rinunciare. Potrebbero essere: 1) “il bambino deve intrattenersi da solo (infatti non ho le energie per occuparlo in modo divertente)”, 2) “il bambino ha il diritto di fare quello che fanno i suoi amici”, “i nonni non possono essere pesanti e odiosi”. Una volta compresi i punti fermi dei nonni, i genitori dovranno organizzarsi di conseguenza, ad esempio 1) trovare passatempi-solitari alternativi ai nuovi media, o 2) promuovere forme di socializzazione con bambini che sanno giocare ad altro (anche quando ci sono i nonni a supervisionare).
-Durante l’incontro “Bambini e mondo digitale” avvenuto il 5 novembre 2019 presso la Biblioteca di Scandicci, è stato toccato l’argomento ‘ tik tok ‘, il social cinese che ha spopolato nel mondo.(configurazione di sicurezza tik tok)
Molti dei video realizzati dai ragazzi hanno di base la “volontà esibizionistica” o “l’attrazione sessuale” che portano alla facile condivisione (video virali di cui si perde ben presto il controllo) e al collezionare LIKE che sono il mezzo moderno di accrescimento di un’autostima virtuale che poco ha a che fare con quella reale ma che incide in maniera forte sulle vite dei giovani.
Da tenere sotto controllo anche il “lavoro” di camgirl che guadagna gettoni spogliandosi che poi vengono convertiti in soldi
D2: Potrebbe un social come TIK TOK far abbassare il livello di percezione di pericolosità dell’esposizione di sé al mondo?
R2: Assolutamente sì. In psicologia, il meccanismo è noto come “tecnica del piede nella porta” (foot-in-the-door technique) e consiste nell’aumentare la possibilità che qualcuno faccia una certa cosa (percepita come rischiosa) facendogli prima una richiesta più piccola. In questo caso la richiesta minore è “esibisciti tramite webcam come una ballerina della tv (…e non ti succederà niente)”; poi verrà la richiesta impudica.
D2_1: L’assuefazione dal continuo bisogno di compiacimento potrebbe favorire la sostituzione dei LIKE con i GETTONI, creando una nuova dipendenza (autostima/guadagno)?
R2_1: Mi pare un’ottima intuizione. E’ un’escalation conosciuta per tutte le altre “modalità di consumo” che creano dipendenza. Si pensi solo al passaggio dalla sigaretta alla canna e alla pasticca, da un bicchiere di alcol allo sballo.
– In Sicurezzaminori ci siamo accorti che passare informazioni non basta ma c’è bisogno di alzare la percezione di “rischio” che è molto bassa perché parliamo di ambienti virtuali.
D3: Pensi che sia giusto questo approccio? Se sì come lavorare sugli utenti per non fare terrorismo psicologico ma informare/formare e invogliare a partecipare?
R3: Che dire delle immagini scabrose sui pacchetti di sigarette e tabacco: terrorismo psicologico? No, il concetto è che il pericolo si misura “gravità X probabilità di occorrenza”: è necessario conoscere la gravità di certe conseguenze! Inoltre oggi il problema sta nell’introduzione di nuovi strumenti e mezzi di cui non abbiamo esperienza per cui non ne conosciamo i rischi (né la gravità né la probabilità). E’ perciò necessario conoscere la gravità di alcune conseguenze indesiderate.
– Google fissa con lo stato italiano l’età di 14 anni per avere una mail personale:
Il gdpr italiano dal 2018 fa scendere a 14 anni dai 16 che la comunità europea fissa per l’accettazione al consenso della privacy.
D4: Pensi che un 14enne sia in grado di decidere se cedere i suoi dati ed essere profilato come un adulto per il resto della sua vita?
R4: La letteratura scientifica è chiara: di fronte al “brivido emotivo” delle possibilità che vanno aprendosi con determinati mezzi, il cervello dell’adolescente perde di lucidità. Se poi entrano in gioco pressioni sociali (ad es. con l’idea che “tutti lo fanno”) le scelte sono ulteriormente impulsive e azzardate.
– Durante gli incontri con i genitori ci siamo resi conto che è più semplice informare e formare i genitori i cui bambini non usano ancora i dispositivi nel quotidiano (bambini alle scuole primarie) invece che istruire genitori con figli più grandi. I genitori di figli preadolescenti o adolescenti che già usano i dispositivi non riescono a metter in atto le buone pratiche in quanto dovrebbero convincere i propri figli a rinunciare a privilegi (di tempo, modalità e qualità di accesso alla rete) accordati precedentemente quando non erano sufficientemente informati. Inoltre, preadolescenti e adolescenti non rinunciano facilmente a privilegi e/o comportamenti che ritrovano come normali fra i loro coetanei.
D5: Se da un punto di vista tecnico possiamo offrire consulenza cosa può ai genitori di adolescenti già connessi?
R5: Ci vuole tempo e motivazione alla riflessione. Forse sarebbero utili percorsi di tre incontri con genitori e adolescenti assieme, e professionisti psicologi che tematizzino argomenti come quelli trattati nell’incontro a Scandicci. Sono percorsi che richiedono tempo. Anche le scuole dovrebbero pensare a dei percorsi di formazione (di formazione docenti prima, e didattici dopo).
Daniele Mugnaini
Psicologo
Responsabile del Servizio di Neuropsicologia per il Benessere dello Studente – RetePAS
Coordinatore delle attività abilitative del Centro per i Disturbi di Spettro Autistico PAMAPI – Firenze
di Lucia Izzo – Una legge volta a contrastare il bullismo, in tutte le sue forme e nei confronti di tutti i soggetti, non solo adolescenti, prevedendo una serie di misure ad hoc tra cui un rafforzamento della tutela penale, nonché la previsione di un numero verde e di un’applicazione per fornire assistenza psicologicae giuridica alle vittime di bullismo e cyberbullismo.
È quello che mira a ottenere la proposta di legge n. 1524 presentata lo scorso 23 febbraio, primo firmatario Dori (M5S), ora assegnata all’esame della II Commissione Giustizia in sede referente alla Camera, che andrebbe a modificare il codice penale, la L. n. 71/2017 e il R.D. n. 1934/1404 per rafforzare la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e dettare misure rieducative dei minori.
Il ddl (sotto allegato) è stato adottato come testo base per il prosieguo dell’esame a seguito del rilievo dell’assegnazione in Commissione della proposta di legge C. 1834 (Meloni) vertente su identica materia.
Contrastare e prevenire bullismo e cyberbullismo
Come si legge nella relazione introduttiva, la proposta “ha l’obiettivo di favorire la precoce emersione del disagio giovanile, nonché di introdurre misure che possano adeguatamente prevenire e contrastare episodi riconducibili, in particolare, al fenomeno del bullismo in tutte le forme in cui esso si estrinseca, compreso il cosiddetto bullismo informatico o cyberbullismo”.
Poiché i dati raccolti dimostrano come il fenomeno del bullismo e della violenza in genere, soprattutto tra gli adolescenti, sia diffuso e in preoccupante crescita, si rende necessaria e urgente una particolare attenzione da parte delle famiglie, delle istituzioni, soprattutto quelle scolastiche, e di tutti gli altri attori sociali tramite la messa in opera di nuovi strumenti sul piano sia della prevenzione sia della repressione.
Secondo quanto appare dagli ultimi recenti fatti di cronaca, il fenomeno assume anche nuove forme: interessa diversi ambienti sociali anche extrascolastici e sono numerosi, ormai, gli episodi dei quali rimangono vittime anche persone adulte, tra cui gli stessi docenti. Un’altra realtà preoccupante è rappresentata dalla diffusione di comunità virtuali create tra genitori, spesso con lo scopo di scaricare sulla scuola la responsabilità degli esiti negativi dei comportamenti dei propri figli.
Si auspica che la proposta di legge possa essere d’impulso all’avvio di un percorso fattivo di crescita e di cambiamento culturale che riporti al centro il rispetto per la persona e il disprezzo per ogni forma di violenza.Bullismo e cyberbullismo tra gli atti persecutori
Bullismo e cyberbullismo tra gli atti persecutori
In primis, la proposta andrebbe a modificare l’art. 612-bis del codice penale, relativo al delitto di atti persecutori (la norma che consente di punire lo “stalking”): il ritocco inciderebbe sull’elemento oggettivo del fatto di reato estendendo l’area della punibilità anche alle condotte di aggressione attuate mediante percosse, ingiuria, diffamazione, umiliazione ed emarginazione.
Tramite la nuova formulazione della norma si andrebbero a perseguire le specifiche condotte vessatorie di bullismo per la tutela dei beni giuridici dell’incolumità fisica, psichica, dell’onore e della reputazione della vittima, oltre che della sua libertà morale.
Così facendo si fornirebbe copertura penalistica anche alle condotte riconducibili al cyberbullismoalla luce dell’aggravante prevista nel secondo comma del medesimo articolo che scatta qualora il fatto sia commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Modificate anche le circostanze con l’introduzione di due nuove aggravanti (quando i fatti sono commessi da tre o più persone e/o con finalità discriminatorie) e di un’attenuante per i minorenni che si siano adoperati spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze della propria condotta illecita attraverso un fattivo impegno volto, ad esempio, a far emergere l’illecito all’interno del proprio contesto di riferimento quale la scuola, l’oratorio, la palestra o altri luoghi.Contrasto alla dispersione scolastica
Contrasto alla dispersione scolastica
La proposta, ritenendo che il contrasto alla dispersione scolastica consentirebbe di intercettare anche mediante la scuola il disagio giovanile che successivamente rischia di sfociare in atteggiamenti antisociali, prevede di modificare l’art. 731 c.p., norma che attualmente punisce l’inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare per i minori.
Nella nuova formulazione, invece, si prevede l’obbligo dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale di impartire o far impartire ai figli l’istruzione obbligatoria. In tal modo, si estenderebbe l’ambito di applicabilità della fattispecie contravvenzionale comprendendo l’intero periodo di istruzione obbligatoria, aumentando anche la pena.
Innovando in diversi punti la legge sul cyberbullismo (n. 71/2017), si prevede che il dirigente scolastico, venuto a conoscenza in qualsiasi modo di atti di bullismo e di cyberbullismo commessi da studenti iscritti al proprio istituto scolastico, debba informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e attivare adeguate azioni di carattere educativo.
Lo stesso dirigente scolastico sarebbe altresì obbligato a trasmettere tempestivamente una segnalazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Invece, visto lo scarso utilizzo, si punta ad abrogare la norma che prevede l’ammonimento del questore.Tribunale per i minorenni e progetto di intervento educativo
Tribunale per i minorenni e progetto di intervento educativo
Modificando il R.D. n. 1404/1934, recante disposizioni sull’istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni, si vuole completamente riformulare l’articolo 25 (Misure rieducative), che attiene alle competenze amministrative del tribunale per i minorenni.
Considerato il costante abbassamento dell’età alla quale si manifestano atteggiamenti potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri, si ritiene che la suddetta norma (applicabile anche ai minori di quattordici anni, soggetti quindi non imputabili) possa diventare uno strumento efficace per far emergere, ai primi sintomi, un disagio personale che necessita di un supporto educativo.
Il tribunale per i minorenni appare l’organo ideale per valutare queste situazioni, considerata la presenza di specialisti con competenze anche nell’ambito socio-educativo. Pertanto, in caso di segnalazione di condotte aggressive tenute da minorenni verso persone, animali o cose o lesive della dignità altrui, il Procuratore della Repubblica potrà riferire i fatti al Tribunale per i minorenni
Quest’ultimo potrà disporre, con decreto motivato, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, che favorisca percorsi di mediazione, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili.
Rafforzare il Patto educativo di corresponsabilità
La proposta prevede modificazioni al d.P.R. n. 249/1998 recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, al fine di introdurre espliciti riferimenti al fenomeno del bullismo nell’ambito scolastico.
Si prevedono, in particolare, uno specifico impegno della scuola per far emergere gli episodi di bullismo e cyberbullismo e strumenti per sollecitare il coinvolgimento delle famiglie in attività di formazione organizzate dagli istituti scolastici. A tale fine si punta a potenziare e valorizzare il Patto educativo di corresponsabilità, spesso percepito dalle famiglie come mero atto formale e burocratico.
Numero verde vittime bullismo e cyberbullismo
Infine la proposta di legge mira a introdurre un numero telefonico gratuito (numero verde) attivo nell’intero arco delle ventiquattr’ore, per fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica alle vittime di bullismo e cyberbullismo.
Il numero verde dovrebbe rappresentare lo strumento adeguato per consentire un intervento immediato volto a prevenire le conseguenze più gravi di tali condotte, a fornire alla vittima il supporto psicologico e un orientamento rispetto agli strumenti normativi attivabili.
L’assistenza dovrà essere fornita da personale appositamente formato. Inoltre, affinché il servizio sia pienamente accessibile in ogni circostanza, si previsto di sviluppare un’applicazione informatica, installabile gratuitamente nei dispositivi mobili (come smartphone e tablet), anche con possibilità di geolocalizzazione.
Nel 2013 Le Iene, programma televisivo di ‘ inchiesta ‘ ha intervistato il direttore dell’ istituto Ramazzini di Bologna.
L’inviato fece un’importante intervista al Dott. Morando Soffritti, direttore scientifico della Fondazione B. Ramazzini.
Guardate il servizio:
Se avete visto il video, oltre alle dovute preoccupazioni per voi e sopratutto per i vostri bimbi, potete leggere le conclusioni dello studio che nel frattempo è finito.
Credete che qualcuno abbia detto qualcosa? Hanno detto che le centinaia di ricercatori che hanno sottoscritto la pericolosità del 5G non sono da prendere in considerazione.
Cosa rischia il minorenne che fuma? Possono esser vendute sigarette ad un minorenne? Come funzionano i distributori automatici?
Avete mai visto un minore di diciotto anni fumare? Certo che sì. Per strada, davanti ai locali pubblici, nei bagni delle scuole: c’è sempre un posto dove poter fumare, se mai di nascosto dagli adulti. Bene: i minorenni possono fumare. Ma è legale? Il ragazzino che compra le sigarette commette reato? E chi gliele vende? Vediamo cosa dice la legge.
Sigarette: si possono vendere ai minori?
I minorenni possono fumare? Vediamo cosa dice il nostro ordinamento. La nuova legge italiana sul tabacco [1] proibisce di vendere prodotti contenenti nicotina, tabacco o suoi derivati, nonché sigarette elettroniche nelle quali sono presenti le stesse sostanze, a chi non abbia compiuto i diciotto anni. Nello specifico, il venditore è tenuto a chiedere all’acquirente di mostrare un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia evidente.
La legge punisce severamente i trasgressori: chiunque vende o somministra ai minorenni i prodotti sopra indicati viene punito con una sanzione pecuniaria che va da cinquecento a tremila euro, oltre alla sospensione per quindici giorni della licenza all’esercizio dell’attività. In caso di recidiva (cioè, di ripetizione dell’illecito), la sanzione va dai mille agli ottomila euro, alla quale si aggiunge la revoca della licenza all’esercizio dell’attività.
Il divieto di vendere sigarette ai minorenni si estende, ovviamente, anche ai distributori automatici. Questi, se vendono al pubblico sigarette, sigari, sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina oppure altri prodotti ove sia presente tabacco o nicotina, devono essere muniti di un sistema automatico di rilevamento dell’età. Normalmente, questo obbligo viene assolto mediante l’acquisizione dei dati contenuti dalla tessera del codice fiscale (= tessera sanitaria).
Sempre secondo la legge, i distributori devono essere sottoposti regolarmente a verifica da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
L’attuale normativa, quindi, vieta la vendita ai minori dei prodotti a base di nicotina o tabacco. Solo per una curiosità giuridica, si pensi che il testo di legge in vigore fino al 2012 limitava il divieto solamente ai minori di sedici anni.
Sigarette: i minori possono fumarle?
Da quanto detto nel paragrafo che precede si evince facilmente che in Italia non c’è un divieto di fumare per i minori di diciotto anni. Dunque, i minorenni possono fumare. Il problema è dei rivenditori, i quali non possono vendere sigaretti o prodotti contenente tabacco o nicotina ai minori. In buona sostanza, vige lo stesso divieto che c’è anche nel campo degli alcolici.
Il codice penale punisce con l’arresto fino a un anno l’esercente un esercizio commerciale (bar, pub, pizzeria, ristorante, ecc.) che somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici. La stessa pena si applica a chi vende alcolici attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, a meno che non sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei suddetti dati [2].
Per la fascia non ricompresa nella norma sopra esposta (cioè tra i sedici e i diciotto anni) la legge italiana ha previsto una mera sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una pena pecuniaria da duecento a mille euro [3].
Cosa rischia il minorenne che fuma?
Se il venditore di sigarette o di prodotti contenenti nicotina o tabacco che esercita la sua attività anche nei riguardi dei minori di diciotto anni incorre in una sanzione amministrativa e nella sospensione (o addirittura revoca) della licenza, il minorenne che acquista questi prodotti non rischia nulla.
Quindi, possiamo dire che i minorenni possono fumare senza alcun rischio, se non quello di rovinarsi la salute, considerati gli effetti cancerogeni delle sigarette. Dal punto di vista legale, però, il minore di diciotto anni che fuma una sigaretta non può essere sanzionato, a meno che non fumi in luoghi protetti dalla legge.
In Italia, infatti, è vietato per chiunque (maggiorenne o minorenne) fumare in alcuni posti, tra i quali rientrano: i pressi di università ospedaliere o presidi ospedalieri, di istituti di ricerca scientifica di cura pediatrica; le pertinenze esterne (terrazze o balconi) dei reparti di ginecologia e ostetricia, nonché di neonatologia e pedriatria delle università ospedaliere, dei presidi ospedalieri e degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico.
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